Quando si acquista un immobile da un costruttore si è in presenza di un contratto di compravendita e non di appalto. La precisazione è utile a stimare con certezza i tempi utili per far valere la garanzia in caso di vizi dell’opera. Nelle compravendite i tempi per agire e ottenere un risarcimento per i vizi dell’opera sono più brevi che nell’appalto.

Diverso è il caso dei difetti della costruzione che possono causare la rovina dell’immobile. In questo caso i tempi per far valere la garanzia e le responsabilità del costruttore sono gli stessi sia che si tratti di compravendita sia che si tratti di appalto: il costruttore/venditore è responsabile per dieci anni dalla consegna dell’immobile ed è tenuto al risarcimento.

Garanzia per i vizi nelle compravendite

I vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta e che l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Garanzia per i vizi in caso di appalto

Nel caso dell’appalto, c’è un periodo di garanzia più lungo. Il committente può denunciare all’appaltatore i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro due anni dalla consegna dell’immobile. Il committente ha diverse chances: può chiedere che i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, che il prezzo sia diminuito, ma può anche ottenere la risoluzione del contratto.

Garanzia per i difetti in caso di compravendita e appalto

Se nell’immobile non vengono riscontrati vizi, ma difetti tali da causarne la rovina, la garanzia ha una durata di dieci anni sia che si tratti di compravendita che di appalto.