Dal 4 dicembre scorso l’obbligo di comunicare alla questura le informazioni sulle persone alloggiate è stato esteso anche alle locazioni brevi.

Ricordiamo che per contratto di “locazione breve” si intende un contratto di durata non superiore a 30 giorni, quindi non soggetti a registrazione, di immobili ad uso abitativo stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

Si ricorda che i soggetti interessati sono:

  • i gestori di esercizi alberghieri
  • i gestori di strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte
  • i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze
  • gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma

Tutti i soggetti locatori, entro le 24 ore successive all’arrivo devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate; la comunicazione alla questura si applica anche a chi affitta o subaffitta una stanza di casa per una sola notte.

La nuova comunicazione deve essere effettuata telematicamente tramite il servizio della Polizia di Stato “Alloggiati web”, la cui modulistica di accesso attraverso le questure dovrà evidentemente essere modificata al fine di considerare una tipologia di ospitalità, la locazione, diversa da quella riguardante le strutture ricettive (e quindi priva di obblighi autorizzativi e simili). Per l’operazione di invio delle “schedine alloggiati” occorrono, infatti, le credenziali e l’iter di abilitazione (di persona, via posta, email o Pec) cambia da provincia a provincia.