In Italia oramai la maggior parte delle persone vivono in condominio, con problemi in aumento riguardo i problemi di vicinato. Molti casi configurano una fattispecie molto particolare: lo stalking condominiale. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte Cassazione con la sentenza n° 20895 del 25 maggio 2011.

Detta disposizione sanziona con la reclusione fino a quattro anni chiunque ponga in essere reiterate condotte persecutorie tali da determinare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e timore o, alternativamente, l’alterazione le proprie abitudini di vita.

Contestualizzando dette condotte nell’ambito dei rapporti di condominio, la giurisprudenza ha elaborato la figura del c.d. stalking condominiale che si configura quindi come una condotta persecutoria reiterata nei confronti di più persone a stretto contatto tra di loro e accomunate da caratteristiche simili.

IN COSA CONSISTE CONCRETAMENTE LO STALKING CONDOMINIALE

Il turbamento della tranquillità domestica si esprime in forme molto diverse. Lo stalking condominiale si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente a uno o a una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo prolungato di tempo, tale da condizionarne la vita di tutti i giorni. Le azioni volontarie e reiterate sono elementi che costituiscono lo stalking mentre il condominio costituisce il locus commissi delicti.

In generale questi particolari atti persecutori si concretizzano in:

  • condotte fastidiose come tenere televisori e stereo a volume alto in piena notte;
  • comportamenti contrari alla convivenza civile come lasciare sporcizia sul pianerottolo;
  • azioni compiute per intimidire il vicinato come avvelenare animali domestici;
  • atti per mettere a repentaglio l’incolumità dei vicini come gettare liquidi scivolosi sugli usci;
  • azioni provocatorie e minacciose;
  • Intimidazione e denunce alle autorità per lavori di ordinaria manutenzione non soggetti ad autorizzazioni, trattandosi di attività edilizia libera.

L’elenco di cui sopra è schematizzato per fornire una visione di massima dei comportamenti seriali che possono rientrarne nella fattispecie di stalking condominiale.

COME DIFENDERSI DALLO STALKING TRA CONDOMINI

È necessario distinguere due tipi di molestie.

In un caso è possibile riscontrare comportamenti persecutori reciproci, in una sorta di “guerra” di vicinato. Questa situazione non può essere definita come stalking e il conflitto può essere risolto in modo informale per mezzo di un mediatore come l’amministratore.

Quando gli atti persecutori sono rivolti in modo unilaterale nei confronti di un condomino o un gruppo di essi si può configurare il reato di stalking condominiale.

Per difendersi la vittima può rivolgersi inizialmente al presunto persecutore per invitarlo a mettere fine a suoi comportamenti molesti, coinvolgendo in questa prima fase anche l’amministratore. Una prima via percorribile è data dalla possibilità per la vittima di presentare apposita richiesta di ammonimento al Questore, per il tramite dell’autorità di pubblica sicurezza, ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38.

Il Questore, preso atto della richiesta, qualora la ritenga fondata, emettere un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker, che evita al colpevole un processo penale e alla vittima di doversi avventurare nelle lungaggini della giustizia.

Il livello di tutela più alto è dato dalla querela. Questa può essere sporta entro sei mesi dai fatti incriminati. Le prove richieste dal Tribunale sono testimonianze scritte e orali, filmati o registrazioni che attestino la condotta reiterata dello stalker. Il Tribunale, accertata la responsabilità penale dell’imputato, può emettere nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva che impone allo stalker di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo.