Sul sito dell’Enea sono state confermate le misure e le principali novità della Legge di Bilancio 2018 sulle agevolazioni per l’efficienza energetica, meglio note come Ecobonus:

  1. al 65% l’aliquota per interventi di coibentazione dell’involucro opaco, pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari per produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro);
  2. al 70% e al 75% le aliquote di detrazione valgono per gli interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio. Se gli interventi sono realizzati in zona sismica 1, 2 o 3 e sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Riduzione Ecobonus dal 65% al 50%

La riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% si ha per: interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione (purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A).

Le caldaie a condensazione possono accedere alle detrazioni del 65% solo se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.