Il bonus mobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, analogamente a tutti gli altri bonus sulla casa, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018.

La legge di Bilancio 2018 estende la possibilità di usufruire del bonus mobili fino al 31 dicembre 2018, per un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare, ma cambiano le regole.

Infatti, se prima (fino al 2016) era sufficiente che l’intervento edilizio fosse iniziato a partire dal 26 giugno 2012, con le nuove regole è necessario che l’intervento abbia inizio a partire dal primo gennaio 2017.

La detrazione spetta per le spese sostenute di:

  • mobili nuovi
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica

Rientrano tra i mobili agevolabili:

  • letti
  • armadi
  • cassettiere
  • librerie
  • scrivanie
  • tavoli
  • sedie
  • comodini
  • divani
  • poltrone
  • credenze
  • materassi
  • apparecchi di illuminazione

Non sono agevolabili:

  • porte
  • pavimentazioni
  • tende e tendaggi
  • complementi di arredo

Rientrano fra i grandi elettrodomestici:

  • frigoriferi
  • congelatori
  • lavatrici
  • asciugatrici
  • lavastoviglie
  • apparecchi di cottura
  • stufe elettriche
  • piastre riscaldanti elettriche
  • forni a microonde
  • apparecchi elettrici di riscaldamento
  • radiatori elettrici
  • ventilatori elettrici
  • apparecchi per il condizionamento

È possibile detrarre anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Interventi edilizi che danno diritto al bonus mobili

Il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale
  • manutenzione straordinaria su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • ristrutturazione edilizia su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi se sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
  • ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile