Le agevolazioni prima casa valgono anche per l’acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad altri due preposseduti a condizione che si proceda alla fusione dei tre appartamenti e l’abitazione non sia catalogata come abitazione di lusso, cioè ricadente nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi storici).

A specificarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 154/2017 in cui risponde all’interpello di un contribuente che, essendo unico proprietario dei due appartamenti (uno sopra e l’altro sotto) nello stesso immobile, chiede se l’acquisto di un altro immobile adiacente ai due appartamenti già posseduti potesse accedere all’agevolazione nel caso di fusione delle tre unità immobiliari.

Agevolazioni prima casa nel tempo
Nella risoluzione l’Agenzia ricorda i vari step che nel tempo hanno modificato l’agevolazione prima casa. In un primo momento l’agevolazione è stata estesa al caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare a un’altra abitazione a condizione che l’abitazione, dopo la riunione, non risultasse appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Con il tempo, la possibilità di essere ammessi all’agevolazione è stata prevista anche per l’ipotesi di acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad altro acquistato senza fruire delle agevolazioni.
La possibilità di fruire delle agevolazioni è stata ulteriormente estesa (come chiarito nella circolare 31/2010) all’ipotesi in cui il contribuente non aveva fruito dei benefici per l’acquisto dell’abitazione da ampliare perché risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile, acquistato con le agevolazioni, ma non contiguo al precedente.

Agevolazione prima casa: quando valgono
Nel caso dell’accorpamento di tre unità immobiliari, in cui la nuova unità immobiliare risulti da accorpare ad una contigua e l’altra sottostante, l’Agenzia ammette la possibilità di usufruire dei benefici prima casa.

La condizione necessaria per l’agevolazione è che si proceda alla fusione dei tre immobili (il primo acquistato con le agevolazioni, il secondo non agevolato perché non contiguo, il terzo da acquistare) e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9