Agevolazione prima casa: per la Cassazione il termine per portare la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile decorre dalla data di registrazione dell’atto di acquisto e non dalla data della stipula

Il diritto a godere dell’agevolazione prima casa è disciplinato dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Tale agevolazione consiste in:

  • applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2%
  • imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9

Ricordiamo, brevemente, che i requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa sono i seguenti:

  1. l’immobile non deve presentare caratteristiche di lusso (D.M. 2 agosto 1969)
  2. l’immobile deve essere ubicato nel Comune di residenza della parte acquirente; se al momento del rogito la parte acquirente non risiede nel Comune ove è ubicato il bene, deve impegnarsi a stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto
  3. l’acquirente deve dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa nel Comune ove è ubicato l’immobile per il quale si chiedono le agevolazioni prima casa
  4. l’acquirente deve dichiarare nell’atto di non essere titolare, neppure pro quota (e neanche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa d’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.